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Fisco, "assegnazione agevolata dei beni": ulteriori chiarimenti dalle Entrate

Una nuova circolare fornisce tra l'altro ulteriori chiarimenti in merito ai criteri di determinazione della base imponibile dell’assegnazione agevolata, anche alla luce delle ultime sentenze della Corte di Giustizia Ue.

Mercato e Lavoro
L’agevolazione fiscale prevista per le imprese che assegnano o cedono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri ai soci opera in via automatica rispetto al comportamento contabile adottato dal contribuente per quanto riguarda il bene ceduto.
È uno dei chiarimenti forniti nella nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale.
Dopo le linee guida interpretative fornite con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2016, l’Agenzia risponde, con un secondo documento di prassi, ai dubbi sollevati dagli operatori tecnici e professionali.
Riserve di utili indispensabili - La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di alcuni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, oltre alla trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
La circolare n. 37/E (la numerazione consequenziale n. 36/E è stata annullata per un problema tecnico procedurale) chiarisce che quest’assegnazione opera in maniera automatica rispetto al comportamento contabile adottato dal contribuente: indipendentemente dal valore attribuito al bene ai fini contabili, infatti, la plusvalenza e la minusvalenza rilevante ai fini fiscali è quella determinata avendo come riferimento il valore normale/catastale.
Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione, a prescindere dal valore normale/catastale preso a riferimento per la determinazione dell’imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva libera le riserve - Anche nella cessione, così come avviene nell’assegnazione, l’imposta sostitutiva versata dalla società sulla plusvalenza libera le riserve di utili che eventualmente si formano e, pertanto, tali plusvalenze non saranno tassate in sede di distribuzione in capo ai soci di società di capitali. Per le società di persone il normale meccanismo di funzionamento della trasparenza ne assicura la non tassazione in capo ai soci.

Base imponibile e valore del bene - La circolare fornisce anche ulteriori chiarimenti in merito ai criteri di determinazione della base imponibile dell’assegnazione agevolata, anche alla luce delle ultime sentenze della Corte di Giustizia Ue. In particolare vengono elencati, a titolo esemplificativo, i fattori rilevanti per determinazione del deprezzamento che il bene può subire nel corso del tempo.
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