Fisco: rinuncia agevolata al ricorso in Cassazione, novità dalle Entrate

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che rientrano nella rinuncia agevolata gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero di crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto recante una “pretesa tributaria qualificata”.

Autore: Redazione ImpresaCity

Nuove indicazioni sulla “rinuncia agevolata” alle liti tributarie in Cassazione in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Con la circolare n. 21/E, che segue quelle del 27 gennaio e del 20 marzo 2023, l’Agenzia torna sulla misura prevista dall’ultima legge di Bilancio come alternativa alla “definizione agevolata” delle liti pendenti. In particolare, il documento di prassi approfondisce il campo di applicazione e l’oggetto di questa speciale forma di definizione delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, che prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti per definire tutte le pretese azionate in giudizio e l’abbattimento delle sanzioni a 1/18. Rientrano nella rinuncia agevolata gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero di crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto recante una “pretesa tributaria qualificata”.

I principali chiarimenti - La circolare odierna sottolinea che la rinuncia agevolata (art. 1, commi da 213 a 218 della legge di Bilancio per il 2023) si applica in alternativa alla definizione agevolata (commi da 186 a 204): lo stesso atto, dunque, non può essere oggetto di entrambe le definizioni. Nell’ambito degli istituti definitori previsti dall’ultima legge di Bilancio, la rinuncia agevolata si pone in continuità con l’accordo conciliativo agevolato esperibile dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (ai sensi dei precedenti commi da 206 a 212). Il documento precisa inoltre che le parti possono regolare nell’ambito dell’accordo anche le spese di lite.

Il perimetro dell’agevolazione - La rinuncia agevolata permette di definire le controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che hanno ad oggetto atti impositivi. Restano fuori dal perimetro le liti relative a sole sanzioni e quelle che riguardano il mancato riconoscimento di rimborsi. Per aderire occorre rinunciare al ricorso principale o incidentale dopo aver definito con la controparte tutte le pretese azionate in giudizio. La procedura prevede la firma di un accordo tra le parti e il pagamento - entro venti giorni dall’accordo stesso, nel rispetto del termine ultimo del 30 settembre 2023 - delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge.


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